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SAGGI Enrico Lusso certo periodo, si alternarono nel controllo possibile supporre che i regalia consegnati ai della valle Stura, adottarono infatti politiche futuri Saluzzo fossero da loro direttamente gestionali profondamente difformi, dettate, gestiti a lungo, come dimostrerebbero i dirit- si sarebbe tentati di supporre, da motiva- ti che ancora nel 1287 essi potevano vantare, zioni squisitamente economiche. in comproprietà con l’abate di San Dalmaz- Il borgo alpino risultava essere sin dalle sue zo «in omnibus molendinis, furnis et ba- 37 origini, indicate tra gli anni 1165 e 1197 , tanderiis quae sunt vel in futurum fierent in 26 controllato dai marchesi di Saluzzo; tuttavia posse vel in territorio Centalli» . 38 solo nel 1214 vennero formalizzate le rela- Nello stesso modo è possibile rintracciare zioni tra signore e comunità. Nell’occasione atteggiamenti analoghi in realtà geopoliti- Manfredo II «constituit et ordinavit cum che non troppo diverse, ma non sottoposte hominibus Demontis ut omni anno dent all’autorità dei marchesi di Saluzzo. Nel nomine ficti ipsi et dominus suis […] et re- 1204, per esempio, in un documento che ce- misit eis fodrum» , politica che, corretta in lebra i patti tra la comunità di Bersezio e il 27 alcuni suoi aspetti da documenti successi- priore del monastero di San Teofredo di vi , fu nella sostanza confermata fino alla Cervere, si stabiliva che «pedagium et ga- 28 nuova ratifica delle consuetudini, avvenuta bellam esse debeant dicto domino priori […] nel 1231 . Il marchese rinunciava quindi a cum furnis, molendinis» e che «dicti homi- 29 una politica fiscale diretta per “accontentar- nes et ipsorum heredes non possint nec pre- si” di una tassa annua il cui pagamento ve- sumant […] ingenium facere supra ac- niva di volta in volta richiesto alla comunità. quam» . Ancora: nel 1218 l’abate di Breme, 39 L’atto del 1231, la cui data significativamen- vendendo al comune di Alba la metà di te coincide con il limite post quem indicato quanto possedeva in Pollenzo, precisava che per la rifondazione dell’abitato , riveste per «nullum molendinum nec paratorium nec 30 un’importanza particolare in quanto, per la batanderium possit fieri in posse vel in po- prima volta, è fatto esplicito riferimento alle deriis vel rivario Pollentii» ; mentre nel 40 macchine idrauliche presenti nella valle; ma, 1234, in un complesso atto con cui venivano contrariamente alla prassi comune e a quan- risolte le controversie sorte tra il comune di to affermato in precedenza, nell’occasione fu Cuneo, i marchesi di Saluzzo e quelli di Ce- stabilito che «possunt facere homines vallis va, il vescovo di Asti e altri signori, era sta- Sturane molendina, paratoria, batanderia […] bilito che gli uomini di Savigliano non do- ubicumque volunt dum tamen in suo edifi- vessero in alcun modo danneggiare i domini cent ea» . Una tale scelta liberale, se da un de Cavallerio Maiori, ai quali era consegnato 31 lato trova una spiegazione nel progressivo «totum posse in […] molendinis» . 41 affrancamento della comunità dal controllo In realtà, se si tiene in debito conto della spe- marchionale – processo che, comunque, può cificità del luogo e del periodo, come antici- ritenersi temporaneamente concluso solo nel pato, vi è più di una spiegazione per l’atteg- 1241 –, dall’altro appare piuttosto inusua- giamento assunto dai marchesi nei confronti 32 le , con l’eccezione di alcune realtà alpine , della comunità demontese. Non bisogna in- 33 34 e in contrasto anche con le politiche adottate nanzitutto dimenticare come l’insediamen- dagli stessi marchesi di Saluzzo in altre si- to, realtà ancora in via di formazione, non tuazioni. A essi dovevano infatti spettare, sin avesse che una quarantina d’anni di vita, dalla nascita della loro signoria, diritti di sicché risulta verosimile supporre che gli u- banno «in molendinis […], aquis et aquarii» tili ricavabili dalla gestione diretta degli im- in numerose località , per essere precisi in pianti di molitura, qualora già realizzati, 35 quelle acquisite da Manfredo I del Vasto nel non fossero consistenti. La scelta di usufrui- 1142 in seguito alla spartizione del patrimo- re di una talia, che non rappresentava di cer- nio familiare con i suoi sei fratelli . È altresì to una rinuncia completa al diritto di banno, 36 35